Normativa

La normativa in tema di Società Benefit

La disciplina delle Società Benefit è stata introdotta in Italia con la legge di stabilità 2016 (n.208 del 28 dicembre 2015), ai commi 376-384 dell’art. 1.

La legge non ha creato un nuovo tipo societario ma si aggiunge, integrando le previsioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili, ai singoli modelli societari già esistenti nel nostro ordinamento.

Gli obblighi delle Società Benefit

  • Introduzione del duplice scopo nell’oggetto sociale.
  • Bilanciamento, nella gestione, dell’interesse dei soci con quello di altri portatori d’interesse.
  • Necessità di individuazione di un soggetto interno della società per il perseguimento del beneficio comune.
  • Obbligo di una rendicontazione annuale dell’attività della società che contempli anche la valutazione di impatto del duplice scopo.

La normativa

La normativa ha la finalità di promuovere la costituzione e favorire la diffusione delle Società Benefit.

A distanza di pochi anni, anche alla luce dell’aumento del numero di società che hanno scelto di costituirsi o trasformarsi in Società Benefit, il legislatore è intervenuto con alcune misure:

  • Emendamento all’art.49 del Ddl 2220 – “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, 19 dicembre 2019.
    Modifica del Codice dei contratti pubblici (D. lgs. n. 50, 18 aprile 2016) con inclusione, tra gli elementi premiali, che le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione nell’attribuzione dei punteggi tecnici, anche un riferimento alla valutazione di impatto.
    Si prevede quindi che le amministrazioni indichino nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità e di impresa e alla valutazione di impatto generato, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle Società Benefit.
    Il legislatore ha quindi attribuito rilevanza alla valutazione di impatto, sia che venga effettuata da una Società Benefit che non Benefit. Dice il Presidente di Assobenefit, Mauro Del Barba:
    «A quasi quattro anni di distanza dalla nascita delle Società Benefit un primo importante riconoscimento. La premialità è estesa a tutte le imprese che vogliono fare ciò che per le Società Benefit è prassi normale, oltre che obbligo di legge. Siamo di nuovo primi!”». Del Barba aggiunge «l’Italia continua a fare scuola nel mondo. Oltre ad essere il primo Stato sovrano dopo gli Stati Uniti ad approvare una legislazione specifica sulle Società Benefit, con questo provvedimento il nostro Paese adempie alle raccomandazioni emanate da OSCE – proprio su iniziativa italiana – nel luglio 2019. Si conferma la nostra attitudine a concorrere attraverso lo sforzo delle nostre imprese alla ridefinizione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile».
  • Credito di imposta pari al 50% per il rimborso dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2020 per un tetto di spesa massimo di 7 milioni di euro, previsto dal D.L. n.34 del 19 marzo 2020 convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020 (Decreto Rilancio) art. 38-ter “Promozioni dell’ecosistema SB”.
  • Il Decreto Rilancio del 17 luglio 2020 ha inoltre previsto l’istituzione di un fondo con dotazione di 3 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per l’anno 2020.
  • Emendamento al credito di imposta per costi di costituzione delle Società Benefit.
    Nel luglio 2021 la Camera dei Deputati, con un emendamento al Decreto Sostegni bis, ha approvato dapprima in Commissione Bilancio, la proroga fino al 31 dicembre del 2021 per il credito d’imposta per la trasformazione e la nascita delle Società Benefit.
    Sono stati inoltre fissati i criteri necessari a definire i costi ammissibili (notarili, di iscrizione al registro delle imprese, spese inerenti le consulenze per la trasformazione o la costituzione in Società Benefit) e l’importo massimo da portare in compensazione a 10.000 euro.
    Dice il Presidente di Assobenefit, Mauro Del Barba: «Le Società Benefit possono giovare di questa norma, introdotta con il DL Rilancio nel luglio 2020, che darà un ulteriore impulso a un fenomeno di per sé già in forte crescita e che merita questo nuovo riconoscimento da parte dello Stato».
    L’articolo 38-ter del Decreto Rilancio, e l’emendamento, prevede la necessità di definire modalità e criteri di attuazione tramite un decreto attuativo da adottare di concerto tra il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • Emendamento al credito di imposta per costi di costituzione delle Società Benefit.
    Nel luglio 2021 la Camera dei Deputati, con un emendamento al Decreto Sostegni bis, ha approvato dapprima in Commissione Bilancio, la proroga fino al 31 dicembre del 2021 per il credito d’imposta per la trasformazione e la nascita delle Società Benefit.
    Sono stati inoltre fissati i criteri necessari a definire i costi ammissibili (notarili, di iscrizione al registro delle imprese, spese inerenti le consulenze per la trasformazione o la costituzione in Società Benefit) e l’importo massimo da portare in compensazione a 10.000 euro.
    Dice il Presidente di Assobenefit, Mauro Del Barba: «Le Società Benefit possono giovare di questa norma, introdotta con il DL Rilancio nel luglio 2020, che darà un ulteriore impulso a un fenomeno di per sé già in forte crescita e che merita questo nuovo riconoscimento da parte dello Stato».
    L’articolo 38-ter del Decreto Rilancio, e l’emendamento, prevede la necessità di definire modalità e criteri di attuazione tramite un decreto attuativo da adottare di concerto tra il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • Firmato il decreto attuativo che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.
    Nel novembre 2021, Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanze hanno firmato il decreto attuativo dell’art.38-ter del decreto Rilancio che destina 7 milioni di euro per il 2021 al finanziamento del credito d’imposta e 3 milioni per la promozione delle Società Benefit nel nostro Paese.

    «Un riconoscimento importante per le SB italiane: abbiamo a suo tempo sostenuto la norma approvata dal Parlamento riconoscendovi un segnale concreto per accrescere ulteriormente la rilevanza delle SB sul mercato – commenta il Presidente, Mauro Del Barba, promotore dell’introduzione dell’ incentivo – Con il provvedimento del governo sul credito d’imposta e la diffusione delle SB questo segnale diventa ora operativo. Più forti le Società Benefit e più forte la spinta alla loro diffusione: fondamentale che anche le istituzioni si siano dotate di uno strumento per promuoverle».

    Il credito d’imposta, in regime de minimis e fruibile in compensazione tramite F24, potrà coprire il 50% delle spese di costituzione o trasformazione – con un’agevolazione massima per beneficiario pari a 10mila euro – sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2021.
    Saranno ammissibili le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese, nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
    La domanda dovrà essere presentata tramite la procedura online che sarà disponibile sul sito del MiSE.

ALTRI DOCUMENTI NORMATIVI DI INTERESSE

Disegno di legge Società Benefit: disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune.

17 aprile 2015

Proposta di legge costituzionale:
introduzione del principio di sostenibilità in Costituzione.

23 marzo 2018

petalo
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